IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  285,  recante
«Riordino  del  Centro  di  formazione  studi   (FORMEZ),   a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 24 che delega
il Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il
riordino, tra l'altro, del Centro di formazione studi (FORMEZ); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che la Commissione parlamentare,  di  cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, non  ha  reso  il
parere entro il termine prescritto; 
  Vista la bozza di parere comunque trasmessa  dal  Presidente  della
Commissione parlamentare di cui  all'articolo  14,  comma  19,  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con  le
regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Formez - Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  285,  assume  la  denominazione  di
«FORMEZ PA - Centro  servizi,  assistenza,  studi  e  formazione  per
l'ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA». 
  2. Formez PA  e'  un'associazione  riconosciuta,  con  personalita'
giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza,
ai poteri ispettivi della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  che  rende  altresi'  parere
preventivo  vincolante  in  ordine   alla   pianta   organica,   alla
programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio
consuntivo, ai regolamenti di  contabilita'  e  organizzazione,  alla
nomina del Direttore generale, alla costituzione di  nuove  societa',
agli atti di straordinaria amministrazione. 
  3. Le amministrazioni dello  Stato,  le  regioni,  le  province,  i
comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane, possono entrare a
far parte dell'associazione di cui al comma 1. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76,  87,  e  117
          della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  285,
          recante «Riordino del Centro di formazione studi  (Formez),
          a norma dell'art. 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 agosto 1999, n. 192. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - La legge 4 marzo  2009,  n.  15  recante  «Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  24  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni  per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di  processo  civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario: 
              «Art. 24.  -  1.  Al  fine  di  realizzare  un  sistema
          unitario di  interventi  nel  campo  della  formazione  dei
          pubblici  dipendenti,  della  riqualificazione  del  lavoro
          pubblico,  dell'aumento  della   sua   produttivita',   del
          miglioramento    delle    prestazioni    delle    pubbliche
          amministrazioni e della qualita'  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
          dei   costi    dell'azione    pubblica,    nonche'    della
          digitalizzazione  delle   pubbliche   amministrazioni,   il
          Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   di   riassetto
          normativo finalizzati  al  riordino,  alla  trasformazione,
          fusione o soppressione, anche sulla base  di  un  confronto
          con  le  regioni  e   gli   enti   locali   interessati   a
          salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia'
          presenti  sul  territorio   al   fine   di   garantire   il
          mantenimento  degli  attuali  livelli  occupazionali,   del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), del  Centro  di  formazione  studi
          (FORMEZ)  e   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  (SSPA),  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) ridefinizione delle missioni e delle competenze  e
          riordino degli organi, in base a  principi  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', anche al fine di  assicurare  un
          sistema coordinato e coerente nel settore della  formazione
          e della reingegnerizzazione dei processi  produttivi  della
          pubblica amministrazione centrale e  delle  amministrazioni
          locali; 
                b)  trasformazione,  fusione  o  soppressione   degli
          organismi di cui al  presente  comma  in  coerenza  con  la
          ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi  della
          lettera a); 
                c) raccordo con le altre strutture, anche  di  natura
          privatistica,  operanti  nel  settore  della  formazione  e
          dell'innovazione tecnologica; 
                d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
          relazione alla riorganizzazione  e  alla  razionalizzazione
          delle competenze. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali previste dalla legislazione vigente». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali e Conferenza unificata). 
              «Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i  compiti  di
          interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCE. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione  e
          riassetto normativo  per  l'anno  2005»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280: 
              «19. E' istituita la «Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione»,  di  seguito   denominata   «Commissione»
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'ufficio
          di presidenza. La commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'ufficio di presidenza».